Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2022
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue: a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea; b) la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea; c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea; d) l’uso locale dei terreni. 2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull’azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie. 3.   Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. 4.   Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili. 5.   Le autorità competenti effettuano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione. 6.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:696:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo