Art. 7

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

In vigore dal 29 apr 2022
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo 1.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo. 2.   Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell’azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture. 3.   Si esegue almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno dell’azienda agricola a superficie prativa. 4.   I risultati dell’analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a dini di controllo presso l’azienda a superficie prativa.
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