Art. 6

Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 29 apr 2022
Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6. A decorrere dal 2024, a seguito dell’esame biennale, tale quantitativo massimo non deve superare 220 kg di azoto per ettaro all’anno nelle zone di cui all’. 2.   L’apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti di ciascuna coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all’azienda a superficie prativa stabilito nel programma d’azione per i nitrati, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative. 3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell’anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito: a) il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue: i) la superficie delle parcelle a prato; ii) la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato; iii) una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle; b) il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa; c) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio; d) il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa; e) il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi dall’azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall’azienda in provenienza da terzi; f) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella; g) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo; h) la natura del fertilizzante da utilizzare; i) il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella; j) il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella. Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa. Per ogni azienda agricola a superficie prativa sono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui sono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri sono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell’anno civile successivo. Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti è adottato un programma di calcitazione associato ai risultati dell’analisi del suolo. 4.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati. 5.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa è applicato entro il 15 giugno. Sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni. 6.   La densità di carico ammissibile per le superfici comuni non supera i 50 kg di azoto/ha. I fertilizzanti chimici non sono ammessi nelle aree in comunanza.
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