Art. 7
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo
In vigore dal 29 apr 2022
Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo
1. Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.
2. Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell’azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.
3. Si esegue almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno dell’azienda agricola a superficie prativa.
4. I risultati dell’analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a dini di controllo presso l’azienda a superficie prativa.
Storico versioni
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