Art. 12
Esame biennale
In vigore dal 29 apr 2022
Esame biennale
1. Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all’, corrispondente all’anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L’allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:
a)
valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all’aumento rispetto al 2021;
b)
uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.
Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.
2. Per l’elaborazione dell’allegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati utilizzati sono ricavati dalla rete di monitoraggio istituita a norma della direttiva 91/676/CEE.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2024, nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento, si applicano misure supplementari nell’ambito del programma d’azione per i nitrati. Per le aziende agricole che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma della presente decisione e situate in tali aree, il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all’anno.
4. Entro il 30 settembre 2023 le autorità competenti comunicano alla Commissione i risultati di tale esame biennale, in particolare per quanto riguarda le zone e le aziende agricole con un’autorizzazione in cui il quantitativo massimo di effluente applicabile è pari a 220 kg di azoto per ettaro all’anno, e le misure supplementari da applicare nell’ambito del programma d’azione per i nitrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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