Art. 13
Comunicazione
In vigore dal 29 apr 2022
Comunicazione
Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:
a)
le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale dei terreni, di cui all’, paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all’, paragrafo 2;
c)
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’, paragrafo 2;
d)
una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all’, paragrafo 4;
e)
i risultati delle indagini sull’uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’, paragrafo 5;
f)
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all’, paragrafo 6;
g)
la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’, paragrafi 1 e 2;
h)
l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione;
i)
un’analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:
—
ispezioni in loco;
—
controlli amministrativi;
—
ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità;
—
statistiche sulla non conformità.
Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l’Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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