Art. 11
Controlli
In vigore dal 29 apr 2022
Controlli
1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.
2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9.
3. Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.
4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.
Storico versioni
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