Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 29 apr 2022
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:
a)
la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;
b)
la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;
c)
la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;
d)
l’uso locale dei terreni.
2. Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull’azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie.
3. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
4. Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
5. Le autorità competenti effettuano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
6. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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