Art. 6
In vigore dal 23 feb 2022
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
a)
a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’; o
b)
per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dal governo di cui all’,
nei settori seguenti:
i)
trasporti;
ii)
telecomunicazioni;
iii)
energia; e
iv)
prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2. La fornitura di:
a)
assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,
è vietata.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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