Art. 7
In vigore dal 23 feb 2022
1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo di cui all’nei settori di cui all', paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni o delle tecnologie.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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