Art. 9

In vigore dal 23 feb 2022
1.   È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo di cui all’, compresi i servizi connessi al turismo marittimo. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
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