Art. 2
In vigore dal 23 feb 2022
I divieti di cui all' non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
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