Art. 6

Art. 6

In vigore dal 23 feb 2022
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori, a) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’; o b) per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dal governo di cui all’, nei settori seguenti: i) trasporti; ii) telecomunicazioni; iii) energia; e iv) prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. 2.   La fornitura di: a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate, è vietata. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
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