Art. 59

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

In vigore dal 5 ott 2021
Pagamenti correnti e movimenti di capitali 1.   Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in valuta liberamente convertibile riguardanti il conto corrente della bilancia dei pagamenti tra persone che risiedono nell'Unione e persone che risiedono nei PTOM. 2.   Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM garantiscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati. 3.   L'Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure di cui agli del TFUE secondo le condizioni ivi previste. 4.   Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l'Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1764:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo