Art. 58

Commercio e sviluppo sostenibile

In vigore dal 5 ott 2021
Capitolo 58 Commercio e sviluppo sostenibile 1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile può essere perseguita: a) agevolando e promuovendo gli scambi commerciali e gli investimenti in beni e in servizi ambientali, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di norme locali, nonché nei beni che contribuiscono al miglioramento delle condizioni sociali nei PTOM; b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri strategici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi; c) promuovendo lo scambio di beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e favoriscono pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali; d) promuovendo i principi e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile e responsabilità sociale delle imprese, incoraggiando le imprese che operano nel territorio dei PTOM ad attuare tali principi e orientamenti e a scambiare informazioni e migliori pratiche; e) promuovendo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'attuazione dei relativi SDG. 2.   Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di tutela dell'ambiente o di condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, l'Unione e i PTOM tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti, compreso il principio di precauzione. 3.   L'Unione e i PTOM applicano piena trasparenza per elaborare, introdurre e attuare le misure volte a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che incidono sugli scambi o sugli investimenti.
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