Art. 60
Politica di concorrenza
In vigore dal 5 ott 2021
Politica di concorrenza
Tenendo debitamente conto dei loro diversi livelli di sviluppo e delle loro necessità economiche, i PTOM adottano, proseguono o sono oggetto di normative o di politiche volte a:
a)
prevenire e vietare gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza in modo sostanziale;
b)
prevenire e vietare l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese;
c)
prevenire e vietare le concentrazioni tra imprese che ostacolerebbero in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante; e
d)
garantire la trasparenza per quanto riguarda la concessione di sussidi da parte dei PTOM in relazione a beni che hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra l'Unione e un PTOM.
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