Art. 61

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 5 ott 2021
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale 1.   Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali è garantito un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, se del caso conformemente ai massimi standard internazionali. 2.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in questo settore può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti a opera dei concorrenti, nonché a sostenere le organizzazioni regionali che promuovono l'applicazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.
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