Art. 56
Commercio sostenibile di prodotti della pesca
In vigore dal 5 ott 2021
Commercio sostenibile di prodotti della pesca
L'associazione può comprendere la cooperazione volta a promuovere la gestione sostenibile degli stock ittici e a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio. La cooperazione in questo campo intende:
a)
agevolare la cooperazione tra i PTOM e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione efficace dei sistemi di controllo e di ispezione, gli incentivi e le misure per l'efficace gestione a lungo termine delle attività di pesca e degli ecosistemi marini;
b)
promuovere l'attuazione delle misure volte a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il relativo commercio nei PTOM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-56