Art. 59
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
In vigore dal 5 ott 2021
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
1. Non sono imposte restrizioni ai pagamenti in valuta liberamente convertibile riguardanti il conto corrente della bilancia dei pagamenti tra persone che risiedono nell'Unione e persone che risiedono nei PTOM.
2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM garantiscono la libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che gli attivi costituiti da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati e rimpatriati.
3. L'Unione e i PTOM hanno la facoltà di adottare, mutatis mutandis, le misure di cui agli del TFUE secondo le condizioni ivi previste.
4. Le autorità del PTOM, lo Stato membro interessato o l'Unione si informano senza indugio di tali misure e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per la loro eliminazione.
Storico versioni
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