Art. 5
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati
In vigore dal 3 ago 2021
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati
1. Le decisioni che autorizzano a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, si stima che i fondi propri del soggetto vigilato continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri che devono essere detenuti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale, quale definito all'articolo 128, punto (6), della direttiva 2013/36/UE, e degli gli orientamenti di capitale di secondo pilastro come fissati dall'ultima decisione SREP disponibile e se il coefficiente di capitale primario di classe 1 non diminuisce di oltre 50 punti base e il margine risultante sul requisito patrimoniale complessivo e sugli orientamenti di capitale di secondo pilastro come fissati dall’ultima decisione SREP non è inferiore a 50 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1 a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo;
b)
a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, i requisiti di fondi propri non sono ridotti a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto non fa parte di un gruppo vigilato significativo.
2. Ove la richiesta di tornare all’uso di metodi meno sofisticati riguardi più di un sistema di rating, la decisione è assunta con decisione delegata se tutti i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti in relazione a ciascun sistema di rating che rientra nell'ambito di applicazione della decisione.
3. La valutazione relativa al ritorno all’uso di metodi meno sofisticati è effettuata in conformità all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
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