Art. 4

Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a prorogare il termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB

In vigore dal 3 ago 2021
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a prorogare il termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB 1.   Le decisioni che autorizzano la proroga del termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) la proroga è richiesta per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal termine fissato nell'ultimo piano per l’applicazione sequenziale del metodo IRB per la pertinente classe di esposizioni, o unità operativa o per l’utilizzo di stime interne della perdita in caso di default o dei fattori di conversione di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) il valore dell'esposizione e l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle esposizioni cui l’ente applica il metodo IRB, calcolato tenendo conto delle indicazioni per il calcolo di tali importi contenute nella guida della BCE sui modelli interni, sono e rimangono, in seguito alla decisione, superiori al 50 % del valore dell’esposizione totale e dell’importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. 2.   La valutazione relativa alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo IRB è effettuata in conformità all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto anche di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
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