Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 3 ago 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l’adozione di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini.
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