Art. 3

Delega delle decisioni sui modelli interni e delle decisioni sulla proroga di termini

In vigore dal 3 ago 2021
Delega delle decisioni sui modelli interni e delle decisioni sulla proroga di termini 1.   Ai sensi dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all’ di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni relative a: a) l'autorizzazione alla proroga del termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) l’autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) l’autorizzazione all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013; d) la proroga di termini. 2.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica: a) all'adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE; b) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta. 3.   Una decisione sui modelli interni di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli . 4.   Una decisione sulla proroga di termini di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli . 5.   Le decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione secondo la procedura di non obiezione, una decisione sui modelli interni o sulla proroga di termini che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 4 a 8, qualora la valutazione prudenziale relativa alla decisione sui modelli interni o sulla proroga del termine abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale relativa a un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione. 6.   Le decisioni negative sui modelli interni e le decisioni negative sulla proroga dei termini non possono essere adottate con decisione delegata.
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