Art. 6
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
In vigore dal 3 ago 2021
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
1. Le decisioni che autorizzano l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
a seguito della decisione sull’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, il valore dell’esposizione e l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle esposizioni alle quali l’ente applica il metodo IRB, calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nella guida della BCE sui modelli interni, sono pari o superiori al 50 % del valore complessivo dell’esposizione e dell'importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo;
b)
a seguito della decisione sull'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l'aumento del valore dell'esposizione e degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio coperte dal metodo standardizzato non supera il 20% del valore dell’esposizione totale e dell’importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a un livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo.
2. La valutazione relativa all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato è effettuata in conformità all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
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