Art. 7

Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla proroga dei termini per gli obblighi e per i requisiti imposti in una precedente decisione di vigilanza della BCE

In vigore dal 3 ago 2021
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla proroga dei termini per gli obblighi e per i requisiti imposti in una precedente decisione di vigilanza della BCE 1.   Le decisioni sulla proroga di termini per gli obblighi e per i requisiti imposti in una precedente decisione di vigilanza della BCE sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) il soggetto vigilato richiede la proroga del termine e la richiesta è presentata alla BCE almeno 30 giorni prima della scadenza del termine; b) la proroga non supera la durata del periodo precedente al termine iniziale e non supera i 12 mesi; c) la proroga non incide negativamente sui diritti del soggetto vigilato. 2.   In deroga al paragrafo 1, le decisioni sulla proroga di termini non sono assunte con decisione delegata se si applica una delle seguenti circostanze: a) la proroga comporta una modifica della portata originaria dell'obbligo o del requisito in una precedente decisione di vigilanza della BCE, o nella valutazione soggiacente in base alla quale è stata adottata tale precedente decisione; b) la proroga riguarda un termine che è già stato prorogato; c) la proroga è richiesta da un ente creditizio il cui punteggio per la governance, come attribuito nell'ultima decisione SREP disponibile, è pari a 4; d) la proroga è richiesta da un ente creditizio il cui margine di fondi propri al di sopra degli orientamenti di capitale di secondo pilastro stabiliti nell'ultima decisione SREP disponibile è inferiore a 100 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1; e) la proroga è richiesta da un ente creditizio nei confronti del quale, nel corso dei tre anni precedenti, sono state rivolte le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); f) la proroga non è consentita ai sensi della normativa applicabile. 3.   La valutazione delle richieste di proroga dei termini è effettuata verificando: (a) se la proroga sia ragionevole, tenuto conto della giustificazione della richiesta di proroga addotta dall'ente creditizio, e (b) se la proroga comprometta l'effettiva attuazione della misura di vigilanza.
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