Art. 21

Registrazione delle limitazioni e conservazione in un registro

In vigore dal 28 giu 2021
Registrazione delle limitazioni e conservazione in un registro 1.   L’SGC registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione caso per caso della relativa necessità e proporzionalità, tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine la registrazione indica in che modo l’esercizio di uno dei diritti di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 di tale regolamento, o del principio di trasparenza di cui al suo , paragrafo 1, lettera a), rischia di pregiudicare le attività dell’RDP a norma della presente decisione o le limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, della presente decisione, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati. 2.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, questi sono messi a disposizione del garante europeo della protezione dei dati.
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Registrazione delle limitazioni e conservazione in un registro (Art. 21 Decisione (UE) 2021/1093) — Testo vigente | Portale Normativo