Art. 17

Eccezioni e limitazioni

In vigore dal 28 giu 2021
Eccezioni e limitazioni 1.   Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, il Consiglio o l’SGC valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in tale regolamento. 2.   Fatti salvi gli articoli da 18 a 22 della presente decisione, il Consiglio o l’SGC può limitare, conformemente all’, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli di tale regolamento, nonché il principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli di tale regolamento, qualora l’esercizio di tali diritti e obblighi rischi di pregiudicare l’esecuzione dei compiti del responsabile della protezione dei dati, per esempio rivelandone gli strumenti e i metodi di indagine o revisione, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   Fatti salvi gli articoli da 18 a 22 della presente decisione, il Consiglio o l’SGC può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali che il responsabile della protezione dei dati ha ottenuto dalle direzioni generali o dai servizi dell’SGC o da altre istituzioni od organi dell’Unione. Il Consiglio o l’SGC può procedere in tal senso quando l’esercizio di detti diritti e obblighi potrebbe essere limitato da tali direzioni generali o da tali servizi dell’SGC o altre istituzioni o altri organi sulla base di altri atti di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11). Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, il Consiglio o l’SGC consulta l’istituzione o l’organo pertinente dell’Unione, a meno che non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui al suddetto comma. 4.   Qualsiasi limitazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 2è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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Eccezioni e limitazioni (Art. 17 Decisione (UE) 2021/1093) — Testo vigente | Portale Normativo