Art. 15
Norme generali per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati
In vigore dal 28 giu 2021
Norme generali per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati
1. I diritti degli interessati di cui agli articoli da 14 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725 possono essere esercitati solo dall’interessato o dal suo rappresentante debitamente autorizzato.
2. L’interessato trasmette le richieste per iscritto al titolare del trattamento operativo, con copia all’RPD. Se necessario, l’RPD assiste l’interessato nell’individuare il pertinente titolare del trattamento operativo. La richiesta può essere presentata in formato elettronico e contiene:
a)
cognome, nome e dati di contatto dell’interessato e data della richiesta;
b)
un’indicazione del diritto da esercitare e, se del caso, i documenti giustificativi relativi alla richiesta;
c)
la categoria o le categorie dei dati personali in questione.
3. Il titolare del trattamento operativo trasmette all’interessato un avviso di ricevimento entro cinque giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta. Chiede i chiarimenti necessari se la richiesta è poco chiara o incompleta. I termini applicabili a norma dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 non iniziano a decorrere fino a che non siano stati forniti i chiarimenti necessari.
4. Il titolare del trattamento operativo verifica l’identità dell’interessato conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725. Mentre l’identità viene verificata, i termini applicabili a norma dell’, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento non inizia a decorrere.
5. Il titolare del trattamento operativo dà seguito all’interessato o motiva per iscritto le ragioni del rifiuto totale o parziale entro i termini di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
6. In caso di richiesta altamente complessa, irregolarità o palese abuso da parte dell’interessato nell’esercizio dei suoi diritti, qualora il trattamento di una richiesta possa presentare un rischio per i diritti e le libertà di altri interessati o qualora l’interessato sostenga che il trattamento è illecito, il titolare del trattamento operativo consulta l’RPD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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