Art. 19

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 28 giu 2021
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Se limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli del regolamento (UE) 2018/1725, il Consiglio o l’SGC informa l’interessato, nella risposta a una richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al GEPD o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 2.   La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa. Il Consiglio fornisce tali informazioni all’interessato non appena non sussista più il rischio di compromettere tale finalità. 3.   L’SGC registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’.
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