Art. 18
Comunicazione di informazioni agli interessati
In vigore dal 28 giu 2021
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. L’SGC pubblica sul sito web del Consiglio informative sulla protezione dei dati per informare gli interessati riguardo ai compiti del responsabile della protezione dei dati che comportano il trattamento dei loro dati personali.
2. L’SGC informa individualmente, nella forma appropriata, qualsiasi persona fisica esso consideri una persona interessata dai compiti del responsabile della protezione dei dati.
3. Qualora limiti in tutto o in parte la comunicazione agli interessati delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’SGC registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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