Art. 4
Designazione e status dell’RPD
In vigore dal 28 giu 2021
Designazione e status dell’RPD
1. Il segretario generale del Consiglio designa l’RPD fra il personale dell’SGC e ne comunica il nome al garante europeo della protezione dei dati («GEPD»), conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. L’RPD è selezionato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725. L’RPD ha inoltre una buona conoscenza dell’SGC, della sua struttura e delle sue norme e procedure amministrative. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l’RPD è esonerato da qualsiasi altro compito in seno all’SGC.
3. L’RPD è designato per un periodo di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile.
4. L’RPD e il relativo personale dipendono direttamente dal segretario generale del Consiglio e gli riferiscono direttamente.
5. Nell’esecuzione dei suoi compiti, l’RPD agisce in modo indipendente e non riceve istruzioni dal segretario generale del Consiglio, dai titolari del trattamento delegati o dai titolari del trattamento operativi, o da chiunque altro, istruzioni riguardo all’applicazione interna delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 o alla sua cooperazione con il GEPD.
6. Il Consiglio e l’SGC sostengono l’RPD nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e fornire l’accesso ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
7. L’RPD non è rimosso o penalizzato per l’adempimento dei propri compiti; può essere rimosso solo in conformità dell’articolo 44, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di ottenere il consenso del GEPD a tale destituzione a norma di tale articolo, il GEPD è consultato per iscritto. Una copia di tale consenso è trasmessa all’RPD.
8. L’SGC, in particolare i titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi, si assicurano che l’RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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