Art. 22

Durata delle limitazioni

In vigore dal 28 giu 2021
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. 2.   Qualora i motivi della limitazione di cui agli non siano più applicabili, l’SGC revoca la limitazione e spiega i motivi della limitazione all’interessato. Nel contempo l’SGC informa l’interessato della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 3.   L’SGC riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo la loro adozione e comunque all’atto dell’espletamento della pertinente funzione del responsabile della protezione dei dati. Una volta espletata tale funzione, l’SGC valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni o rinvii.
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Durata delle limitazioni (Art. 22 Decisione (UE) 2021/1093) — Testo vigente | Portale Normativo