Art. 73

Misure transitorie

In vigore dal 22 mar 2021
Misure transitorie 1.   L’alto rappresentante, il segretario generale del Consiglio e la Commissione organizzano congiuntamente per quanto necessario una transizione armoniosa, rispettivamente, dal meccanismo Athena e dal Fondo per la pace in Africa, istituito dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (12). Il comitato è informato di tali disposizioni. 2.   L’importo massimo di 113 000 000 EUR di cui alla decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio (13), o parte di esso, che è oggetto di un contratto fino al 30 giugno 2021 compreso, non è disponibile per azioni finanziate nell’ambito dello strumento nel 2021 o successivamente. 3.   Le regole finanziarie applicabili alle spese finanziate dal meccanismo Athena si applicano all’esecuzione delle spese per le operazioni finanziate dallo strumento fino alla data in cui diventano applicabili le norme che il comitato deve adottare conformemente all’, paragrafo 6. 4.   Le nomine dell’amministratore, del contabile e del revisore interno nonché dell’amministratore, del contabile e del revisore interno aggiunti del meccanismo Athena e dei revisori esterni del meccanismo Athena, effettuate a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, si applicano alle posizioni equivalenti a norma della presente decisione fino a quando non siano state effettuate nuove nomine. 5.   L’atto 12-0392 del 29 maggio 2012 del comitato speciale di Athena, compresa la descrizione dei costi incrementali applicabili agli schieramenti di un gruppo tattico dell’Unione, si applica ai fini dell’attuazione della presente decisione fino a quando tale atto non sarà sostituito da una decisione del comitato o del Consiglio sulla stessa materia. 6.   Le decisioni del comitato speciale di Athena, comprese quelle riguardanti la specifica ammissibilità al finanziamento in comune di taluni costi incrementali ai sensi dell’, paragrafo 7, o dell’allegato III, parte C, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, e quelle concernenti le deroghe in materia di procedure d’appalto ai sensi della parte II delle regole finanziarie applicabili alle spese finanziate dal meccanismo Athena, nonché le decisioni dell’amministratore del meccanismo Athena relative a tali deroghe, si applicano ai fini dell’attuazione della presente decisione fino a quando tali decisioni non saranno sostituite da decisioni del comitato o dell’amministratore delle operazioni sulle stesse questioni. 7.   Per quanto riguarda le operazioni, il bilancio iniziale dello strumento per il 2021 è il bilancio approvato dal comitato speciale di Athena per il 2021. 8.   Lo strumento finanzia operazioni e misure di assistenza a decorrere dall’1 gennaio 2021, a meno che il Consiglio stabilisca, caso per caso, una data diversa.
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Misure transitorie (Art. 73 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo