Art. 75
Riesame
In vigore dal 22 mar 2021
Riesame
1. Il Consiglio riesamina la presente decisione ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o su richiesta di uno Stato membro.
2. Nel corso di ciascun riesame possono essere invitati a contribuire alle discussioni tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare nel comitato e negli organi di gestione dello strumento.
Storico versioni
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