Art. 74
Abrogazione del meccanismo Athena
In vigore dal 22 mar 2021
Abrogazione del meccanismo Athena
1. La decisione (PESC) 2015/528 è abrogata. Tutti i riferimenti alla decisione (PESC) 2015/528 o a qualsiasi sua disposizione contenuti in atti del Consiglio o in altre misure relative alle operazioni si intendono fatti alla presente decisione o alle sue disposizioni equivalenti.
Le disposizioni della decisione (PESC) 2015/528 continuano tuttavia ad applicarsi all’esecuzione delle spese per le operazioni impegnate fino alla data di entrata in vigore della presente decisione e alla relativa contabilità, inventario, revisione e rendimento dei conti e regime di responsabilità, fino alla concessione del discarico all’amministratore del meccanismo Athena e ai comandanti delle operazioni per tali spese.
2. I contratti, i contratti quadro e le intese amministrative sottoscritti dal meccanismo Athena sono da considerarsi stipulati dallo strumento e lo strumento assume i diritti e gli obblighi del meccanismo Athena ai sensi di tali contratti, contratti quadro e intese amministrative. La proprietà dei mezzi e dei conti bancari appartenenti al meccanismo Athena è trasferita allo strumento e tutti i crediti e le passività del meccanismo Athena sono rilevati dallo strumento.
Storico versioni
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