Art. 6

Norme in materia di quarantena per le partite di salamandre entrate nell’Unione e in uno stabilimento adeguato di destinazione

In vigore dal 22 feb 2021
Norme in materia di quarantena per le partite di salamandre entrate nell’Unione e in uno stabilimento adeguato di destinazione Gli Stati membri provvedono affinché: a) l’operatore tenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento adeguato di destinazione fino a quando il veterinario ufficiale non la autorizzi a lasciare tale stabilimento; b) un veterinario ufficiale verifichi le condizioni di quarantena presso lo stabilimento adeguato di destinazione di ciascuna partita di salamandre, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica delle salamandre, accertando in particolare l’eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee; c) il veterinario ufficiale proceda all’esame, al campionamento, alle prove e al trattamento per il Bsal conformemente alle procedure di cui all’allegato III, punti 1) e 2); d) il veterinario ufficiale autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento in questione unicamente mediante un’autorizzazione scritta: i) nel caso in cui siano effettuate le prove di cui all’allegato III, punto 1), lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dell’esito negativo delle prove, a seconda di quale data sia posteriore; o ii) nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all’allegato III, punto 1), lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.
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