Art. 5

Attestato di accettazione relativo allo stabilimento di destinazione

In vigore dal 22 feb 2021
Attestato di accettazione relativo allo stabilimento di destinazione Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le partite di salamandre siano destinate al mercato interno, l’operatore responsabile della partita fornisca un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di controllo frontaliero e firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile di uno stabilimento adeguato di destinazione o di uno stabilimento confinato, che riporti quanto segue: a) il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di destinazione o il numero di riconoscimento nel caso di uno stabilimento confinato; b) nel caso di uno stabilimento adeguato di destinazione, l’indicazione che esso soddisfa le condizioni minime di cui all’allegato II; c) l’indicazione che la partita di salamandre sarà accettata per la quarantena nello stabilimento di destinazione o nello stabilimento confinato.
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