Art. 3

Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri

In vigore dal 22 feb 2021
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di partite di salamandre tra Stati membri Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre negli altri Stati membri, tranne qualora tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: a) le salamandre devono provenire da una popolazione in cui: i) non si registrano decessi le cui cause siano indeterminate; ii) non si registrano decessi dovuti al Bsal; iii) non sono presenti segni clinici del Bsal, in particolare lesioni e ulcere cutanee; b) le salamandre non devono presentare segni clinici o sintomi del Bsal, in particolare non devono presentare lesioni né ulcere cutanee al momento dell’esame da parte del veterinario ufficiale; tale esame deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione; c) la partita deve essere costituita da salamandre che soddisfano almeno una delle seguenti serie di prescrizioni: i) devono essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato per un periodo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di rilascio del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato I, parte A; e campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono essere stati sottoposti, con esito negativo, alla prova diagnostica adeguata per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all’allegato III, punto 1), lettera a); o ii) devono essere state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, conformemente alla tabella di riferimento di cui all’allegato III, punto 1), lettera b); o iii) devono provenire da uno stabilimento confinato ed essere destinate a un altro stabilimento confinato; o iv) devono essere entrate nell’Unione in provenienza da un paese terzo, essere state sottoposte a quarantena in uno stabilimento adeguato di destinazione conformemente all’ ed essere state tenute isolate da altre salamandre tra la fine di tale periodo di quarantena e il rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d); d) le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato I, parte A.
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