Art. 4

Prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso di partite di salamandre nell’Unione

In vigore dal 22 feb 2021
Prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso di partite di salamandre nell’Unione L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre provenienti da paesi terzi e territori, presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), solo se l’esito di tali controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero è favorevole e tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) devono provenire da un paese terzo o un territorio di origine membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); b) le salamandre della partita non devono presentare segni clinici del Bsal, in particolare non devono presentare segni di lesioni o ulcere cutanee al momento dell’esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d); tale esame clinico deve essere stato effettuato nelle 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione della partita nell’Unione; c) prima che sia rilasciato il certificato sanitario di cui alla lettera d), l’unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell’esame clinico ai fini del rilascio del certificato sanitario di cui alla lettera d) e da allora non deve essere stata a contatto con altre salamandre; d) devono essere accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato di cui all’allegato I, parte B.
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