Art. 7

Misure da adottare in caso di focolaio di Bsal in uno stabilimento adeguato di destinazione

In vigore dal 22 feb 2021
Misure da adottare in caso di focolaio di Bsal in uno stabilimento adeguato di destinazione 1.   L’autorità competente provvede affinché, qualora si verifichi un focolaio di Bsal in un’unità epidemiologica, lo stabilimento adeguato di destinazione adotti le seguenti misure: a) tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica sono: i) sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente conformemente all’allegato III, punto 3); o ii) abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale di cui all’, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) conformemente all’articolo 12 del medesimo regolamento; b) dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), l’area dello stabilimento adeguato di destinazione in cui è stata tenuta l’unità epidemiologica è pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente. 2.   L’autorità competente può esigere che siano effettuate prove sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l’efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e che siano effettuati, se del caso, trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.
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