Art. 8

Obblighi in materia di relazioni annuali

In vigore dal 22 feb 2021
Obblighi in materia di relazioni annuali Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell’anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all’anno precedente, operando una distinzione tra informazioni relative ai movimenti di tali partite di salamandre tra Stati membri e informazioni relative all’ingresso nell’Unione di tali partite: a) il numero di unità epidemiologiche in cui si è verificato un focolaio di Bsal; b) il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento in assenza di focolaio di Bsal; c) qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione alle prove, al trattamento o alla manipolazione delle partite di salamandre nonché all’attuazione della presente decisione.
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