Art. 5

Relazioni annuale degli Stati membri

In vigore dal 11 feb 2021
Relazioni annuale degli Stati membri 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri elencati nella seconda colonna delle tabelle degli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate per il mantenimento dello status di indenne da malattia per gli Stati membri, e le zone di essi, di cui all’ o, se del caso, per i programmi di eradicazione di cui all’. 2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) le informazioni sulle misure adottate nell’anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, di cui almeno le informazioni previste all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; oppure b) le informazioni sull’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i dettagli delle prove effettuate nell’anno civile precedente e almeno le informazioni di cui all’allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i motivi per cui lo status di indenne da malattia o il programma di eradicazione, a seconda dei casi, dovrebbe continuare ad applicarsi per un altro anno civile. È opportuno fare particolare riferimento alla disponibilità di cure, ai vaccini, alle popolazioni ittiche resistenti alle malattie o ad altri sviluppi pertinenti nel caso in cui uno o più di essi siano diventati opzioni praticabili per la prevenzione e il controllo della malattia in questione dopo la presentazione della relazione precedente.
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