Art. 3
Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali
In vigore dal 11 feb 2021
Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali
1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella di cui all’allegato II e soggette a misure nazionali, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della medesima tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella.
2. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.
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