Art. 2
Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie
In vigore dal 11 feb 2021
Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie
Gli Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna della medesima tabella e alle misure nazionali da essi adottate è concessa l’approvazione conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
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