Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 11 feb 2021
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce:
a)
le condizioni per l’approvazione iniziale e continuativa di tali misure;
b)
le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri;
c)
gli obblighi di informazione degli Stati membri.
Storico versioni
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