Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 feb 2021
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce: a) le condizioni per l’approvazione iniziale e continuativa di tali misure; b) le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri; c) gli obblighi di informazione degli Stati membri.
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