Art. 4
Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione
In vigore dal 11 feb 2021
Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione
I movimenti di animali acquatici di specie sensibili alle malattie di cui alla seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:
a)
provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e
b)
sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione.
Storico versioni
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