Art. 6
Modifica delle misure nazionali approvate
In vigore dal 11 feb 2021
Modifica delle misure nazionali approvate
Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.
Storico versioni
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