Art. 6

Modifica delle misure nazionali approvate

In vigore dal 11 feb 2021
Modifica delle misure nazionali approvate Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:260:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo