Art. 4
Uso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali
In vigore dal 14 dic 2020
Uso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali
L’Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:2053:oj#art-4