Art. 6

Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19

In vigore dal 14 dic 2020
Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 I massimali indicati all’, paragrafi 1 e 2, sono incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali ciascuno al solo scopo di coprire tutte le passività dell’Unione risultanti dalle assunzioni di prestiti di cui all’ fino alla cessazione di tali passività e al più tardi entro il 31 dicembre 2058. L’incremento dei massimali delle risorse proprie non è usato per coprire altre passività dell’Unione.
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