Art. 3

Massimali delle risorse proprie

In vigore dal 14 dic 2020
Massimali delle risorse proprie 1.   L’importo totale delle risorse proprie attribuite all’Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l’1,40 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. 2.   L’importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell’Unione non supera l’1,46 % della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri. 3.   È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi. 4.   Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 comportano variazioni significative del livello di RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2, incrementati in via temporanea in conformità dell’, sulla base della seguente formula: dove: — «x%» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento; — «y» è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno; — «t» è l’ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); — «SEC» è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione.
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